Art. 5.

  Fino  a quando non saranno stati emanati i decreti del Ministro per
l'industria e il commercio previsti nei precedenti articoli 1, 2 e 3,
continua  a  essere applicata la disciplina prescritta all'atto della
entrata in vigore del presente decreto.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1965

                               SARAGAT

                                               MORO - LAMI STARNUTI -
                                                TAVIANI - REALE - JER
                                                VOLINO - DELLE FAVE -
                                                 SPAGNOLLI - MARIOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE
  Registrato alla Corte dei Conti, addi' 3 maggio 1966
  Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 3. - VILLA