Art. 5. Fino a quando non saranno stati emanati i decreti del Ministro per l'industria e il commercio previsti nei precedenti articoli 1, 2 e 3, continua a essere applicata la disciplina prescritta all'atto della entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1965 SARAGAT MORO - LAMI STARNUTI - TAVIANI - REALE - JER VOLINO - DELLE FAVE - SPAGNOLLI - MARIOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei Conti, addi' 3 maggio 1966 Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 3. - VILLA