Art. 4. Soddisfatti i compensi, di che e' parola nel Decreto dittatoriale 9 giugno 1860, non che le anticipazioni e le spese fatte dallo Stato, le Opere Fidecommissarie ed altri Istituti indicati nell'articolo 1 della presente Legge ricupereranno la libera disposizione delle loro entrate. Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo delle Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato. Dat. a Torino, addi' 2 aprile 1865. VITTORIO EMANUELE. Q. Sella.