Art. 4. 
 
  Soddisfatti i compensi, di che e' parola nel Decreto dittatoriale 9
giugno 1860, non che le anticipazioni e le spese fatte  dallo  Stato,
le Opere Fidecommissarie ed altri Istituti indicati  nell'articolo  1
della presente Legge ricupereranno la libera disposizione delle  loro
entrate. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  Sigillo  delle  Stato,  sia
inserta nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come Legge dello Stato. 
 
  Dat. a Torino, addi' 2 aprile 1865. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                            Q. Sella.