Art. 2. 
 
  E' data  facolta'  al  Governo  d'introdurre  nelle  circoscrizioni
territoriali delle Provincie e dei Circondari quei mutamenti che sono
dettati  da  evidente  necessita'  udito  il  parere   dei   Consigli
Provinciali e dei Consigli Comunali specialmente interessati, nonche'
il parere del Consiglio di  Stato,  allo  scopo  di  semplificare  la
pubblica amministrazione e diminuire le spese.