La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. La vaccinazione contro la poliomielite e' obbligatoria per i bambini entro il primo anno di eta' e deve essere eseguita gratuitamente. Il Ministro per la sanita' e' autorizzato, sentito il Consiglio superiore di sanita', a determinare, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la qualita' e il tipo di vaccino da impiegare, i modi e i tempi della sua somministrazione, le categorie di bambini che per speciali condizioni possono essere dispensati temporaneamente dall'obbligo e le modalita' della loro vaccinazione successiva anche dopo il decorso del primo anno di eta'.