La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  vaccinazione  contro  la  poliomielite  e'  obbligatoria  per i
bambini   entro  il  primo  anno  di  eta'  e  deve  essere  eseguita
gratuitamente.
  Il  Ministro  per  la  sanita' e' autorizzato, sentito il Consiglio
superiore  di sanita', a determinare, con decreto da pubblicare nella
Gazzetta  Ufficiale, la qualita' e il tipo di vaccino da impiegare, i
modi  e  i  tempi della sua somministrazione, le categorie di bambini
che per speciali condizioni possono essere dispensati temporaneamente
dall'obbligo  e le modalita' della loro vaccinazione successiva anche
dopo il decorso del primo anno di eta'.