Art. 3. La persona che esercita la patria potesta' o la tutela sul bambino o il direttore dell'istituto di pubblica assistenza in cui e' ricoverato, o la persona cui il bambino sia stato affidato da un istituto di pubblica assistenza, e' responsabile dell'osservanza dell'obbligo della vaccinazione. Il contravventore e' punito con l'ammenda fino a lire 100.000.