Art. 3.

  La  persona che esercita la patria potesta' o la tutela sul bambino
o  il  direttore  dell'istituto  di  pubblica  assistenza  in  cui e'
ricoverato,  o  la  persona  cui  il bambino sia stato affidato da un
istituto  di  pubblica  assistenza,  e'  responsabile dell'osservanza
dell'obbligo della vaccinazione.
  Il contravventore e' punito con l'ammenda fino a lire 100.000.