Art. 4.

  Ogni Comune, a mezzo del suo ufficio di sanita', deve tenere esatta
registrazione  di  tutti  i  vaccinati,  provvedere  ad invitare, con
pubblico   manifesto,  in  base  alle  norme  contenute  nel  decreto
ministeriale di cui all'articolo 1, le persone indicate nell'articolo
precedente  a  presentare  i  loro figli o i bambini ad essi affidati
alla  vaccinazione  e  a  denunciare  i  contravventori all'autorita'
giudiziaria.
  Ai  documenti  prescritti  per  la  prima  ammissione  alla  scuola
d'obbligo  e' aggiunto il certificato da rilasciarsi gratuitamente di
aver subito la vaccinazione antipoliomielitica.
  Lo  stesso  certificato  e' prescritto per l'ammissione dei bambini
nei convitti, nelle colonie climatiche da chiunque organizzate, negli
asili  nido,  nei  brefotrofi  e  in  qualunque  altra  collettivita'
infantile.
  Per i bambini che non hanno completato il ciclo delle inoculazioni,
deve  essere  presentato  a  ciclo ultimato, un nuovo certificato che
attesti l'avvenuta vaccinazione.