Art. 6.

  L'onere derivante allo Stato dall'applicazione della presente legge
fara'  carico sul capitolo 1141 dello stato di previsione della spesa
del  Ministero  della  sanita'  per  l'anno 1965 e sui corrispondenti
capitoli per gli esercizi successivi.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 4 febbraio 1966

                               SARAGAT

                                            MORO - MARIOTTI - COLOMBO
                                                            - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: REALE