Art. 6. L'onere derivante allo Stato dall'applicazione della presente legge fara' carico sul capitolo 1141 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' per l'anno 1965 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 4 febbraio 1966 SARAGAT MORO - MARIOTTI - COLOMBO - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: REALE