Art. 2. L'articolo 590 del Codice penale e' sostituito dal seguente: "Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale e' punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire duecentomila. Se la lesione e' grave la pena e' della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire ottantamila a quattrocentomila; se e' gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire duecentomila a ottocentomila. Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire centosessantamila a quattrocentomila; e la pena per lesioni gravissime la reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire quattrocentomila a lire ottocentomila. Nel caso di lesioni di piu' persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non puo' superare gli anni cinque. Nel caso previsto dalla prima parte di questo articolo il colpevole e' punito a querela della persona offesa". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 1 maggio 1966 SARAGAT MORO - REALE Visto, il Guardasigilli: REALE