Art. 2.

  L'articolo 590 del Codice penale e' sostituito dal seguente:
  "Chiunque  cagiona  ad  altri  per  colpa  una lesione personale e'
punito  con  la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire
duecentomila.
  Se  la  lesione  e'  grave la pena e' della reclusione da uno a sei
mesi  o  della  multa  da  lire ottantamila a quattrocentomila; se e'
gravissima,  della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da
lire duecentomila a ottocentomila.
  Se  i  fatti  di  cui  al  precedente  capoverso  sono commessi con
violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o
di  quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per
le  lesioni gravi e' della reclusione da due a sei mesi o della multa
da  lire  centosessantamila a quattrocentomila; e la pena per lesioni
gravissime la reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire
quattrocentomila a lire ottocentomila.
  Nel caso di lesioni di piu' persone si applica la pena che dovrebbe
infliggersi  per  la  piu' grave delle violazioni commesse, aumentata
fino  al  triplo;  ma  la pena della reclusione non puo' superare gli
anni cinque.
  Nel caso previsto dalla prima parte di questo articolo il colpevole
e' punito a querela della persona offesa".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 1 maggio 1966

                               SARAGAT

                                                         MORO - REALE

Visto, il Guardasigilli: REALE