Art. 10.

  Le  norme  della  presente  legge  si  applicano  nei confronti dei
prestatori  di  lavoro  che  rivestano la qualifica di impiegato e di
operaio,  ai sensi dell'articolo 2095 del Codice civile e, per quelli
assunti  in  prova,  si  applicano  dal  momento  in cui l'assunzione
diviene  definitiva  e,  in  ogni  caso, quando sono decorsi sei mesi
dall'inizio del rapporto di lavoro.