Art. 11. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai datori di lavoro che occupano fino a trentacinque dipendenti e nei riguardi dei prestatori di lavoro che siano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia o che abbiano comunque superato il 65° anno di eta', fatte salve le disposizioni degli articoli 4 e 9. La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale e' esclusa dalle disposizioni della presente legge.