Art. 11. 
 
  Le disposizioni della presente legge non si applicano ai datori  di
lavoro che occupano fino a trentacinque dipendenti e nei riguardi dei
prestatori di lavoro che siano in possesso dei requisiti di legge per
avere diritto alla pensione  di  vecchiaia  o  che  abbiano  comunque
superato il 65° anno di  eta',  fatte  salve  le  disposizioni  degli
articoli 4 e 9. 
  La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di  personale
e' esclusa dalle disposizioni della presente legge.