Art. 14.

  La  presente  legge  entra  in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 15 luglio 1966

                               SARAGAT

                                               MORO - BOSCO - REALE -
                                                  RESTIVO - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: - REALE