Art. 2. L'imprenditore deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro. Il prestatore di lavoro puo' chiedere, entro otto giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso l'imprenditore deve, nei cinque giorni dalla richiesta, comunicarli per iscritto. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi e' inefficace.