Art. 2.

  L'imprenditore  deve  comunicare  per  iscritto il licenziamento al
prestatore di lavoro.
  Il  prestatore  di  lavoro  puo'  chiedere, entro otto giorni dalla
comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso
l'imprenditore  deve,  nei cinque giorni dalla richiesta, comunicarli
per iscritto.
  Il  licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di
cui ai precedenti commi e' inefficace.