Art. 6.

  Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60
giorni  dalla  ricezione  della sua comunicazione, con qualsiasi atto
scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volonta' del
lavoratore    anche   attraverso   l'intervento   dell'organizzazione
sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.
  Il  termine  di cui al comma precedente decorre dalla comunicazione
del  licenziamento  ovvero  dalla comunicazione dei motivi ove questa
non sia contestuale a quella del licenziamento.
  A  conoscere  delle  controversie derivanti dall'applicazione della
presente legge e' competente il pretore.