Art. 7. 
 
  Quando il prestatore di lavoro non possa avvalersi delle  procedure
previste dai contratti collettivi o  dagli  accordi  sindacali,  puo'
promuovere, entro venti giorni dalla comunicazione del  licenziamento
ovvero dalla comunicazione dei motivi ove questa non sia  contestuale
a quella del licenziamento,  il  tentativo  di  conciliazione  presso
l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. 
  Le parti possono farsi assistere dalle associazioni sindacali a cui
sono iscritte o alle quali conferiscono mandato. 
  Il relativo verbale di  conciliazione,  in  copia  autenticata  dal
direttore  dell'Ufficio  provinciale  del  lavoro  e  della   massima
occupazione, acquista forza di  titolo  esecutivo  con  decreto,  del
pretore. 
  Il termine di  cui  al  primo  comma  dell'articolo  precedente  e'
sospeso dal giorno della richiesta all'Ufficio provinciale del lavoro
e della massima occupazione fino alla data  della  comunicazione  del
deposito in cancelleria del decreto del  pretore,  di  cui  al  comma
precedente o, nel caso di fallimento, del tentativo di conciliazione,
fino alla data del relativo verbale. 
  In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione di cui  al
primo comma le parti possono definire consensualmente la controversia
mediante arbitrato irrituale.