Art. 8. Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo, il datore di lavoro e' tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versando una indennita' da un minimo di cinque ad un massimo di dodici mensilita' dell'ultima retribuzione, avuto riguardo alla dimensione dell'impresa, all'anzianita' di servizio del prestatore di lavoro ed al comportamento delle parti. La misura massima della predetta indennita' e' ridotta a otto mensilita' per i prestatori di lavoro con anzianita' inferiore a trenta mesi e puo' essere maggiorata fino a quattordici mensilita' per il prestatore di lavoro con anzianita' superiore ai venti anni. In ogni caso le misure minime e massime della predetta indennita' sono ridotte alla meta' per i datori di lavoro che occupano fino a sessanta dipendenti. Per mensilita' di retribuzione si intende quella presa a base della determinazione dell'indennita' di anzianita'.