Art. 10. 
 
  Le  pensioni  concesse  da  questa  e  dalle  precedenti  Leggi  di
soppressione non potranno essere  riscosse  da  coloro  che  dimorano
fuori il territorio dello Stato senza l'assentimento del Governo. 
 
  Le rate scadute durante la dimora  all'estero  si  devolveranno  al
fondo per il culto.