Art. 11. Salve le eccezioni contenute nei seguenti articoli, tutti i beni di qualunque specie appartenenti alle Corporazioni soppresse dalla presente Legge e dalle precedenti, o ad alcun titolare delle medesime, sono devoluti al demanio dello Stato coll'obbligo d'inscrivere a favore del fondo per il culto, con effetto dal giorno della presa di possesso, una rendita 5 per cento eguale alla rendita accertata e sottoposta al pagamento della tassa di manomorta, fatta deduzione del 5 per cento per ispese d'amministrazione. I beni immobili di qualsiasi altro ente morale ecclesiastico, eccettuati quelli appartenenti ai benefizi parrocchiali e alle chiese ricettizie, saranno pure convertiti per opera dello Stato, mediante iscrizione in favore degli enti morali, cui i beni appartengono, in una rendita 5 per cento, eguale alla rendita accertata e sottoposta come sopra al pagamento della tassa di manomorta. Se vi sieno beni, le cui rendite non sieno state denunziate e sieno sfuggite alla revisione degli agenti finanziari nell'applicazione della tassa di manomorta, ne sara' determinata la rendita con le norme stabilite dalla Legge del 21 aprile 1862, quanto ai beni degli enti non soppressi, e mediante stima quanto ai beni delle Corporazioni soppresse. Gli oneri inerenti ai beni, che non importino condominio, s'intenderanno trasferiti coi diritti e privilegi loro competenti sulla rendita come sopra inscritta. Con Legge speciale sara' provveduto al modo di alienazione dei beni trasferiti allo Stato per effetto della presente Legge.