Art. 11. 
 
  Salve le eccezioni contenute nei seguenti articoli, tutti i beni di
qualunque  specie  appartenenti  alle  Corporazioni  soppresse  dalla
presente  Legge  e  dalle  precedenti,  o  ad  alcun  titolare  delle
medesime,  sono  devoluti  al  demanio   dello   Stato   coll'obbligo
d'inscrivere a favore del fondo per il culto, con effetto dal  giorno
della presa di possesso, una rendita 5 per cento eguale alla  rendita
accertata e sottoposta al pagamento della tassa di  manomorta,  fatta
deduzione del 5 per cento per ispese d'amministrazione. 
 
  I beni immobili  di  qualsiasi  altro  ente  morale  ecclesiastico,
eccettuati quelli appartenenti ai benefizi parrocchiali e alle chiese
ricettizie, saranno pure convertiti per opera dello  Stato,  mediante
iscrizione in favore degli enti morali, cui i beni  appartengono,  in
una rendita 5 per cento, eguale alla rendita accertata  e  sottoposta
come sopra al pagamento della tassa di manomorta. 
 
  Se vi sieno beni, le cui rendite non sieno state denunziate e sieno
sfuggite alla revisione  degli  agenti  finanziari  nell'applicazione
della tassa di manomorta, ne sara'  determinata  la  rendita  con  le
norme stabilite dalla Legge del 21 aprile 1862, quanto ai beni  degli
enti  non  soppressi,  e  mediante  stima  quanto   ai   beni   delle
Corporazioni soppresse. 
 
  Gli  oneri  inerenti  ai  beni,  che  non   importino   condominio,
s'intenderanno trasferiti coi diritti  e  privilegi  loro  competenti
sulla rendita come sopra inscritta. 
 
  Con Legge speciale sara' provveduto al modo di alienazione dei beni
trasferiti allo Stato per effetto della presente Legge.