Art. 13. I superiori ed amministratori delle Case religiose e delle Corporazioni e Congregazioni regolari e secolari e dei Conservatorii e Ritiri e gli investiti ed amministratori degli altri enti morali dovranno denunziare al Delegato alla presa di possesso, entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della presente Legge, la esistenza dell'ente e dei membri che a questo appartengono al momento della soppressione, indicando la data della professione e dell'assunzione in servizio e la eta' di ciascun membro, e dovranno notificare tutti i beni stabili e mobili e tutti i crediti e debiti ad esso spettanti. Dovranno altresi' intervenire agli atti d'inventario e presentare tutti gli altri documenti, che saranno richiesti dagli agenti incaricati della esecuzione della presente Legge. Il rifiuto, il ritardo all'osservanza di questi obblighi, l'alteramento e la falsita' delle indicazioni richieste, il trafugamento, la sottrazione o l'occultamento di qualunque oggetto o documento spettante alle Case religiose, Congregazioni od agli enti morali suindicati, sara' punito con una multa da lire 100 a lire 1000, a carico dei contravventori e dei complici, e colla perdita dell'assegnamento, della pensione, dell'usufrutto o della porzione di proprieta', che potesse spettare al contravventore medesimo, oltre alle altre pene stabilite dalle vigenti Leggi.