Art. 13. 
 
  I  superiori  ed  amministratori  delle  Case  religiose  e   delle
Corporazioni e Congregazioni regolari e secolari e dei  Conservatorii
e Ritiri e gli investiti ed amministratori degli  altri  enti  morali
dovranno denunziare al Delegato alla  presa  di  possesso,  entro  il
termine di quindici giorni dalla pubblicazione della presente  Legge,
la esistenza dell'ente e dei membri  che  a  questo  appartengono  al
momento della soppressione, indicando la  data  della  professione  e
dell'assunzione in servizio e la eta' di ciascun membro,  e  dovranno
notificare tutti i beni stabili e mobili e tutti i crediti  e  debiti
ad esso spettanti. 
 
  Dovranno altresi' intervenire agli atti d'inventario  e  presentare
tutti  gli  altri  documenti,  che  saranno  richiesti  dagli  agenti
incaricati della esecuzione della presente Legge. 
 
  Il  rifiuto,  il  ritardo  all'osservanza   di   questi   obblighi,
l'alteramento  e  la  falsita'  delle   indicazioni   richieste,   il
trafugamento, la sottrazione o l'occultamento di qualunque oggetto  o
documento spettante alle Case religiose, Congregazioni od  agli  enti
morali suindicati, sara' punito con una multa  da  lire  100  a  lire
1000, a carico dei contravventori e dei  complici,  e  colla  perdita
dell'assegnamento, della pensione, dell'usufrutto o della porzione di
proprieta', che potesse spettare al  contravventore  medesimo,  oltre
alle altre pene stabilite dalle vigenti Leggi.