Art. 14. Indipendentemente dalle denunzie indicate nel precedente articolo, gli agenti incaricati dell'esecuzione della Legge potranno prendere possesso definitivo di tutti i beni spettanti agli enti morali contemplati nella medesima, e dove non si potesse avere l'intervento del rappresentante dell'ente morale, vi sara' sostituito l'intervento del pretore o di un suo delegato, e, in mancanza del medesimo, del sindaco o suo delegato.