Art. 14. 
 
  Indipendentemente dalle denunzie indicate nel precedente  articolo,
gli agenti incaricati dell'esecuzione della Legge  potranno  prendere
possesso definitivo di  tutti  i  beni  spettanti  agli  enti  morali
contemplati nella medesima, e dove non si potesse avere  l'intervento
del rappresentante dell'ente morale, vi sara' sostituito l'intervento
del pretore o di un suo delegato, e, in mancanza  del  medesimo,  del
sindaco o suo delegato.