Art. 16. 
 
  Sorgendo contestazioni sulla applicazione della  legge  presente  o
delle leggi precedenti a  qualche  corpo  od  ente  morale,  o  sulla
devoluzione o divisione dei beni, il possesso di questi sara'  sempre
dato al Demanio fino a che non sia provveduto altrimenti,  secondo  i
casi particolari, o dal Governo o dai Tribunali competenti. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 10/07/1866,  n.  189
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.