Art. 16. Sorgendo contestazioni sulla applicazione della legge presente o delle leggi precedenti a qualche corpo od ente morale, o sulla devoluzione o divisione dei beni, il possesso di questi sara' sempre dato al Demanio fino a che non sia provveduto altrimenti, secondo i casi particolari, o dal Governo o dai Tribunali competenti. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 10/07/1866, n. 189 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.