Art. 17. Non saranno mantenuti gli affitti dei beni immobili devoluti al Demanio giusta l'articolo 11, se sieno stati fatti in frode. La frode si presume se il fitto sia inferiore di un quarto a quello risultante da perizia o da locazioni precedenti. Non potra' essere opposto il pagamento di fitti anticipati, salvo che sia stato fatto in conformita' della consuetudine locale.