Art. 17. 
 
  Non saranno mantenuti gli affitti dei  beni  immobili  devoluti  al
Demanio giusta l'articolo 11, se sieno stati fatti in frode. La frode
si presume se il fitto sia inferiore di un quarto a quello risultante
da perizia o da locazioni precedenti. 
 
  Non potra' essere opposto il pagamento di fitti  anticipati,  salvo
che sia stato fatto in conformita' della consuetudine locale.