Art. 18. 
 
  Sono eccettuati dalla devoluzione al Demanio e dalla conversione: 
 
    1° Gli edifizi ad uso di culto  che  si  conserveranno  a  questa
destinazione, in un coi quadri, statue, mobili ed arredi sacri che vi
si trovano; 
 
    2° Gli  episcopii,  i  fabbricati  dei  seminari  e  gli  edifizi
inservienti ad abitazione degli investiti degli  enti  morali,  cogli
orti, giardini e  cortili  annessi,  e  gli  edifizi  inservienti  ad
abitazione delle religiose, finche' duri l'uso  temporaneo  a  queste
concesso; 
 
    3° I fabbricati dei conventi soppressi, pei  quali  e'  provvisto
cogli articoli 20 e 21; 
 
    4° I beni delle cappellanie laicali e dei benefizi  di  patronato
laicale o misto; 
 
    5° I mobili e gli effetti necessari all'uso personale di  ciascun
membro delle Corporazioni soppresse; 
 
    6° I libri, i manoscritti, i documenti scientifici, gli  archivi,
oggetti d'arte, mobili inservienti al culto, quadri,  statue,  arredi
sacri che si troveranno negli edifizi appartenenti alle  Corporazioni
religiose  soppresse,   per   la   cui   destinazione   si   provvede
coll'articolo 24; 
 
    7° Gli edifizi colle loro adiacenze e coi mobili,  dei  quali  e'
parola nell'articolo 33. 
 
  Nondimeno gli Agenti  della  pubblica  Amministrazione  prenderanno
possesso, nel termine assegnato dall'articolo 7, anche degli  edifizi
inservienti ad abitazione delle religiose  e  dei  beni  indicati  ai
numeri 3, 6 e 7 del presente articolo.