Art. 19. Ai Comuni, nei quali esistono le Case religiose soppresse, saranno devoluti tutti o quella parte dei beni mobili esistenti al tempo della consegna e tutta o parte della rendita pubblica iscritta a norma del precedente articolo 11 e corrispondente ai beni che, pei titoli legittimi, si trovino destinati alla cura degli infermi o alla pubblica istruzione elementare o secondaria. Per ottenere siffatta devoluzione i Comuni dovranno farne domanda entro il termine di cinque anni dalla pubblicazione della presente Legge e conservare la destinazione dei beni, o sostituirvene altra equivalente con approvazione governativa, sotto pena di decadenza a favore del fondo del culto; assumendo inoltre gli obblighi inerenti ai beni stessi ed il pagamento al fondo per il culto delle pensioni dovute ai membri delle Case o degli Stabilimenti soppressi in proporzione dei beni che loro pervengono.