Art. 19. 
 
  Ai Comuni, nei quali esistono le Case religiose soppresse,  saranno
devoluti tutti o quella parte dei  beni  mobili  esistenti  al  tempo
della consegna e tutta o parte  della  rendita  pubblica  iscritta  a
norma del precedente articolo 11 e corrispondente ai  beni  che,  pei
titoli legittimi, si trovino destinati alla cura degli infermi o alla
pubblica istruzione elementare o secondaria. 
 
  Per ottenere siffatta devoluzione i Comuni dovranno  farne  domanda
entro il termine di cinque anni dalla  pubblicazione  della  presente
Legge e conservare la destinazione dei beni,  o  sostituirvene  altra
equivalente con approvazione governativa, sotto pena di  decadenza  a
favore del fondo del culto; assumendo inoltre gli  obblighi  inerenti
ai beni stessi ed il pagamento al fondo per il culto  delle  pensioni
dovute ai  membri  delle  Case  o  degli  Stabilimenti  soppressi  in
proporzione dei beni che loro pervengono.