Art. 20. 
 
  I fabbricati dei conventi soppressi da questa  e  dalle  precedenti
Leggi, quando sieno  sgombri  dai  religiosi,  saranno  conceduti  ai
Comuni ed alle Provincie, purche'  ne  sia  fatta  dimanda  entro  il
termine di un  anno  dalla  pubblicazione  di  questa  Legge,  e  sia
giustificato il bisogno e l'uso di scuole,  di  asili  infantili,  di
ricoveri di mendicita', di ospedali, o di altre opere di  beneficenza
e di pubblica utilita' nel rapporto dei Comuni e delle Provincie. 
 
  Per le case destinate all'abitazione  delle  religiose  secondo  il
disposto dell'articolo 6, il termine per fare la  domanda  decorrera'
dal giorno in cui le case saranno rimaste sgombre. 
 
  Tale concessione non avra' luogo per quei fabbricati che al  giorno
della pubblicazione di questa  Legge  si  trovassero  occupati  dallo
Stato per pubblico servizio, o che potessero essere adattati a locali
di custodia di carcerati. 
 
  Da questa concessione  saranno  sempre  escluse  quelle  parti  dei
fabbricati che si trovano destinate ad  uso  produttivo  di  rendita.
Potranno nondimeno i Comuni e le Provincie  ottenere  la  concessione
delle parti suddette qualora assumano l'obbligo di pagare  la  stessa
rendita redimibile al 5 p. %.