Art. 20. I fabbricati dei conventi soppressi da questa e dalle precedenti Leggi, quando sieno sgombri dai religiosi, saranno conceduti ai Comuni ed alle Provincie, purche' ne sia fatta dimanda entro il termine di un anno dalla pubblicazione di questa Legge, e sia giustificato il bisogno e l'uso di scuole, di asili infantili, di ricoveri di mendicita', di ospedali, o di altre opere di beneficenza e di pubblica utilita' nel rapporto dei Comuni e delle Provincie. Per le case destinate all'abitazione delle religiose secondo il disposto dell'articolo 6, il termine per fare la domanda decorrera' dal giorno in cui le case saranno rimaste sgombre. Tale concessione non avra' luogo per quei fabbricati che al giorno della pubblicazione di questa Legge si trovassero occupati dallo Stato per pubblico servizio, o che potessero essere adattati a locali di custodia di carcerati. Da questa concessione saranno sempre escluse quelle parti dei fabbricati che si trovano destinate ad uso produttivo di rendita. Potranno nondimeno i Comuni e le Provincie ottenere la concessione delle parti suddette qualora assumano l'obbligo di pagare la stessa rendita redimibile al 5 p. %.