Art. 21. 
 
  Saranno definitivamente acquistati allo Stato, alle Provincie ed ai
Comuni  gli   edifizi   monastici   destinati   agli   usi   indicati
nell'articolo precedente e gia' concessi in  esecuzione  delle  Leggi
anteriori di soppressione. 
 
  Dal primo gennaio 1867 in poi non decorrera'  ulteriore  canone  od
affitto annuo che per dette concessioni si fosse stipulato, salvo gli
altri obblighi assunti in occasione della concessione o inerenti agli
edifizi concessi.