Art. 21. Saranno definitivamente acquistati allo Stato, alle Provincie ed ai Comuni gli edifizi monastici destinati agli usi indicati nell'articolo precedente e gia' concessi in esecuzione delle Leggi anteriori di soppressione. Dal primo gennaio 1867 in poi non decorrera' ulteriore canone od affitto annuo che per dette concessioni si fosse stipulato, salvo gli altri obblighi assunti in occasione della concessione o inerenti agli edifizi concessi.