Art. 22. La rendita inscritta sul Gran Libro in corrispondenza ai beni delle Corporazioni soppresse in forza di questa Legge, che, dato il caso di soppressione, siano soggetti per espressa condizione, a riversibilita' in favore dei privati, o a devoluzione in favore dei Comuni od altri enti morali che non siano ecclesiastici, sara' consegnata agli aventi diritto, ritenendo sulla medesima quella parte proporzionale de' pesi, oneri e passivita' di ogni specie, cui i beni erano soggetti, e delle pensioni vitalizie ai membri delle Corporazioni religiose. A misura che cesseranno le pensioni anzidette sara' gradatamente aumentata di una somma equivalente la prestazione della suindicata rendita netta. Saranno inoltre gli aventi diritto, a cui favore si effettua la devoluzione, tenuti al pagamento dei debiti quantitativi esistenti a carico dell'ente morale nella proporzione della rendita che loro perviene, capitalizzata alla ragione del cento per cinque. In nessun caso potra' la riversibilita' o devoluzione aver luogo pei beni, i quali sono devoluti ai Comuni pel disposto dell'articolo 19.