Art. 22. 
 
  La rendita inscritta sul Gran Libro in corrispondenza ai beni delle
Corporazioni soppresse in forza di questa Legge, che, dato il caso di
soppressione,   siano   soggetti   per   espressa    condizione,    a
riversibilita' in favore dei privati, o a devoluzione in  favore  dei
Comuni od altri  enti  morali  che  non  siano  ecclesiastici,  sara'
consegnata agli aventi diritto, ritenendo sulla medesima quella parte
proporzionale de' pesi, oneri e passivita' di ogni specie, cui i beni
erano  soggetti,  e  delle  pensioni  vitalizie   ai   membri   delle
Corporazioni religiose. 
 
  A misura che cesseranno le pensioni  anzidette  sara'  gradatamente
aumentata di una somma equivalente la  prestazione  della  suindicata
rendita netta. Saranno inoltre gli aventi diritto, a  cui  favore  si
effettua la devoluzione, tenuti al pagamento dei debiti  quantitativi
esistenti a carico dell'ente morale nella proporzione  della  rendita
che loro perviene, capitalizzata alla ragione del cento per cinque. 
 
  In nessun caso potra' la riversibilita' o  devoluzione  aver  luogo
pei beni, i quali sono devoluti ai Comuni pel disposto  dell'articolo
19.