Art. 23. 
 
  I diritti di devoluzione o di riversibilita' riservati da questa  o
dalle precedenti Leggi di soppressione,  e  quelli  che  siansi  gia'
verificati per cause diverse dalla  presente  Legge,  dovranno  farsi
valere, sotto pena di decadenza, entro  il  termine  di  cinque  anni
dalla pubblicazione della presente Legge.