Art. 24. I libri e manoscritti, i documenti scientifici, gli archivi, i monumenti, gli oggetti d'arte o preziosi per antichita' che si troveranno negli edifici appartenenti alle Case religiose e agli altri enti morali colpiti da questa o da precedenti Leggi di soppressione, si devolveranno a pubbliche biblioteche od a musei nelle rispettive Provincie, mediante decreto del Ministro dei culti, previi gli accordi col Ministro della pubblica istruzione. I quadri, le statue, gli arredi e mobili inservienti al culto saranno conservati all'uso delle chiese ove si trovano.