Art. 24. 
 
  I libri e manoscritti, i  documenti  scientifici,  gli  archivi,  i
monumenti, gli oggetti  d'arte  o  preziosi  per  antichita'  che  si
troveranno negli edifici appartenenti  alle  Case  religiose  e  agli
altri enti  morali  colpiti  da  questa  o  da  precedenti  Leggi  di
soppressione, si devolveranno a  pubbliche  biblioteche  od  a  musei
nelle rispettive Provincie, mediante decreto del Ministro dei  culti,
previi gli accordi col Ministro della pubblica istruzione. 
 
  I quadri, le statue, gli  arredi  e  mobili  inservienti  al  culto
saranno conservati all'uso delle chiese ove si trovano.