Art. 26. 
 
  Il fondo anzidetto sara'  amministrato,  sotto  la  dipendenza  del
Ministro di grazia e giustizia,  da  un  Direttore  assistito  da  un
Consiglio d'amministrazione, nominati tutti per Decreto Reale. 
 
  Una Commissione di vigilanza composta di  tre  Senatori  e  di  tre
Deputati, eletti ogni anno dalle rispettive Camere, e di  tre  membri
nominati, sopra proposta del Ministro  dei  culti,  dal  Re,  che  ne
designera'  pure  il  presidente,  avra'   l'alta   ispezione   delle
operazioni concernenti  il  fondo  per  il  culto  e  sulle  medesime
rassegnera' annualmente al Re una relazione, che  verra'  distribuita
al Parlamento. 
 
  A  questa  Commissione  dovranno  essere  presentati  il   bilancio
preventivo, i resoconti annuali dell'amministrazione  del  fondo  pel
culto, lo stato delle pensioni liquidate  e  di  quelle  esistenti  o
cessate nel corso dell'anno, e un notamento  degli  edifizi  e  delle
rendite pubbliche, che saranno passati ai Comuni, alle  Provincie  od
agli altri aventi diritto da questa Legge.