Art. 26. Il fondo anzidetto sara' amministrato, sotto la dipendenza del Ministro di grazia e giustizia, da un Direttore assistito da un Consiglio d'amministrazione, nominati tutti per Decreto Reale. Una Commissione di vigilanza composta di tre Senatori e di tre Deputati, eletti ogni anno dalle rispettive Camere, e di tre membri nominati, sopra proposta del Ministro dei culti, dal Re, che ne designera' pure il presidente, avra' l'alta ispezione delle operazioni concernenti il fondo per il culto e sulle medesime rassegnera' annualmente al Re una relazione, che verra' distribuita al Parlamento. A questa Commissione dovranno essere presentati il bilancio preventivo, i resoconti annuali dell'amministrazione del fondo pel culto, lo stato delle pensioni liquidate e di quelle esistenti o cessate nel corso dell'anno, e un notamento degli edifizi e delle rendite pubbliche, che saranno passati ai Comuni, alle Provincie od agli altri aventi diritto da questa Legge.