Art. 27. L'amministrazione del fondo per il culto dovra' sorvegliare alla presa di possesso, e provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle pensioni e degli assegnamenti concessi colla Legge presente ed al riparto ed alla consegna della rendita e dei beni, alla conservazione e restituzione dei mobili ed immobili, il cui usufrutto e' concesso agli odierni investiti di enti morali soppressi.