Art. 27. 
 
  L'amministrazione del fondo per il culto  dovra'  sorvegliare  alla
presa di possesso, e provvedere alla  liquidazione  ed  al  pagamento
delle pensioni e degli assegnamenti concessi colla Legge presente  ed
al  riparto  ed  alla  consegna  della  rendita  e  dei  beni,   alla
conservazione e restituzione dei mobili ed immobili, il cui usufrutto
e' concesso agli odierni investiti di enti morali soppressi.