Art. 28. Saranno pagati a carico del fondo per il culto nell'ordine sotto indicato e nella misura dei fondi disponibili: 1° Gli oneri inerenti ai beni passati al Demanio e trasferiti sulla rendita pubblica a norma dell'articolo 11, e quelli incombenti alla Cassa ecclesiastica; 2° Le pensioni dei membri degli Ordini e delle Corporazioni religiose a termini di questa e delle precedenti Leggi di soppressione; 3° Tutti gli oneri che gravano il Bilancio dello Stato per spese del culto cattolico; 4° Un supplemento di assegno ai parrochi che, compresi i prodotti casuali calcolati sulla media di un triennio, avessero un reddito minore di lire 800 annue. Le parrocchie che conterranno meno di 200 abitanti, quando non concorrano gravi circostanze di luoghi o di comunicazioni, potranno essere escluse in tutto o in parte dal supplemento anzidetto; 5° I pesi che le diverse Leggi del Regno pongono a carico delle Provincie e dei Comuni per ispese di culto, in quanto non derivino da diritto di patronato, da contratti bilaterali o non siano il corrispettivo o la condizione di concessioni fatte dal Governo, da un corpo o ente morale o da privati.