Art. 28. 
 
  Saranno pagati a carico del fondo per il  culto  nell'ordine  sotto
indicato e nella misura dei fondi disponibili: 
 
    1° Gli oneri inerenti ai beni passati  al  Demanio  e  trasferiti
sulla rendita pubblica a norma dell'articolo 11, e quelli  incombenti
alla Cassa ecclesiastica; 
 
    2° Le pensioni dei  membri  degli  Ordini  e  delle  Corporazioni
religiose  a  termini  di  questa  e  delle   precedenti   Leggi   di
soppressione; 
 
    3° Tutti gli oneri che gravano il Bilancio dello Stato per  spese
del culto cattolico; 
 
    4° Un supplemento di assegno ai parrochi che, compresi i prodotti
casuali calcolati sulla media di un  triennio,  avessero  un  reddito
minore di lire 800 annue. Le parrocchie che conterranno meno  di  200
abitanti, quando non concorrano gravi  circostanze  di  luoghi  o  di
comunicazioni, potranno essere  escluse  in  tutto  o  in  parte  dal
supplemento anzidetto; 
 
    5° I pesi che le diverse Leggi del Regno pongono a  carico  delle
Provincie e dei Comuni per ispese di culto, in quanto non derivino da
diritto  di  patronato,  da  contratti  bilaterali  o  non  siano  il
corrispettivo o la condizione di concessioni fatte dal Governo, da un
corpo o ente morale o da privati.