Art. 29. Non saranno riconosciuti i debiti, gli oneri e qualsiasi altra passivita', se non siano stati contratti secondo le Leggi ed i Regolamenti vigenti in ciascun luogo e per ciascun corpo od ente morale soppresso, e se i relativi titoli non abbiano acquistato data certa prima del 18 gennaio 1864, a meno che non fosse provato che le somme mutuate vennero rivolte a vantaggio del patrimonio della Corporazione soppressa. Si eccettuano i debiti per somministrazioni dell'ultimo anno, in quanto siano verisimili e corrispondenti ai bisogni o all'annua rendita di ciascun corpo od ente morale, e risultino o dai registri del corpo od ente morale medesimo, o dai libri dei negozianti o somministratori. Questi ultimi debiti dovranno essere denunziati all'Autorita' delegata per la presa di possesso dei beni entro sei mesi dalla pubblicazione di questa Legge, altrimenti rimarranno estinti.