Art. 29. 
 
  Non saranno riconosciuti i debiti,  gli  oneri  e  qualsiasi  altra
passivita', se non siano  stati  contratti  secondo  le  Leggi  ed  i
Regolamenti vigenti in ciascun luogo e  per  ciascun  corpo  od  ente
morale soppresso, e se i relativi titoli non abbiano acquistato  data
certa prima del 18 gennaio 1864, a meno che non fosse provato che  le
somme mutuate  vennero  rivolte  a  vantaggio  del  patrimonio  della
Corporazione soppressa. 
 
  Si eccettuano i debiti per somministrazioni  dell'ultimo  anno,  in
quanto siano verisimili  e  corrispondenti  ai  bisogni  o  all'annua
rendita di ciascun corpo od ente morale, e risultino o  dai  registri
del corpo od ente morale medesimo,  o  dai  libri  dei  negozianti  o
somministratori. 
 
  Questi  ultimi  debiti  dovranno  essere  denunziati  all'Autorita'
delegata per la presa di possesso  dei  beni  entro  sei  mesi  dalla
pubblicazione di questa Legge, altrimenti rimarranno estinti.