Art. 3. 
 
  Ai religiosi ed alle religiose, i quali prima del 18  gennaio  1864
avessero fatta nello Stato regolare professione  di  voti  solenni  e
perpetui, e che, alla pubblicazione di questa Legge,  appartengono  a
Case  religiose  esistenti  nel   Regno,   e'   concesso   un   annuo
assegnamento: 
 
    1° Pei religiosi sacerdoti e per le religiose coriste  di  Ordini
possidenti, di 
 
      lire 600, se nel  giorno  della  pubblicazione  della  presente
Legge hanno 60 anni compiti, 
 
      lire 480 se hanno da 40 a 60 anni, 
 
      lire 360, se hanno meno di 40 anni; 
 
    2° Pei laici e converse di Ordini possidenti, di 
 
      lire 300 da 60 anni in su, 
 
      lire 240 da 40 ai 60 anni, 
 
      lire 200, se hanno meno di 40 anni; 
 
    3° Pei religiosi sacerdoti e per le religiose coriste  di  Ordini
mendicanti, di 
 
      lire 250; 
 
    4° Pei laici e converse di Ordini mendicanti, di 
 
      lire 144 dall'eta' dei 60 anni in su, 
 
      lire 96 se hanno meno di 60 anni. 
 
  Ai religiosi e alle  religiose,  che  prima  del  18  gennaio  1864
avessero fatta nello Stato regolare professione  di  voti  solenni  e
temporanei, e che sino  alla  pubblicazione  di  questa  legge  hanno
continuato e continuano ad appartenere a Case religiose esistenti nel
Regno,  e'  concesso  l'annuo  assegnamento  attribuito  ai  laici  e
converse nei numeri 2 e 4 secondo la natura dell'Ordine. 
 
  Agli inservienti e alle inservienti addetti da un  decennio  ad  un
Convento esistente nel Regno sara' accordato per una  sola  volta  un
sussidio di lire 100; a quelli  che  vi  sono  addetti  da  un  tempo
minore, ma anteriormente al 18 gennaio 1864, un sussidio di lire 50.