Art. 3. Ai religiosi ed alle religiose, i quali prima del 18 gennaio 1864 avessero fatta nello Stato regolare professione di voti solenni e perpetui, e che, alla pubblicazione di questa Legge, appartengono a Case religiose esistenti nel Regno, e' concesso un annuo assegnamento: 1° Pei religiosi sacerdoti e per le religiose coriste di Ordini possidenti, di lire 600, se nel giorno della pubblicazione della presente Legge hanno 60 anni compiti, lire 480 se hanno da 40 a 60 anni, lire 360, se hanno meno di 40 anni; 2° Pei laici e converse di Ordini possidenti, di lire 300 da 60 anni in su, lire 240 da 40 ai 60 anni, lire 200, se hanno meno di 40 anni; 3° Pei religiosi sacerdoti e per le religiose coriste di Ordini mendicanti, di lire 250; 4° Pei laici e converse di Ordini mendicanti, di lire 144 dall'eta' dei 60 anni in su, lire 96 se hanno meno di 60 anni. Ai religiosi e alle religiose, che prima del 18 gennaio 1864 avessero fatta nello Stato regolare professione di voti solenni e temporanei, e che sino alla pubblicazione di questa legge hanno continuato e continuano ad appartenere a Case religiose esistenti nel Regno, e' concesso l'annuo assegnamento attribuito ai laici e converse nei numeri 2 e 4 secondo la natura dell'Ordine. Agli inservienti e alle inservienti addetti da un decennio ad un Convento esistente nel Regno sara' accordato per una sola volta un sussidio di lire 100; a quelli che vi sono addetti da un tempo minore, ma anteriormente al 18 gennaio 1864, un sussidio di lire 50.