Art. 30. Pel pagamento dei debiti, degli oneri e di qualsiasi altra passivita' degli enti e corpi morali soppressi, il fondo per il culto, le Provincie e i Comuni non saranno tenuti ad un ammontare maggiore di quello risultante o dalla rendita netta accertata definitivamente nella presa di possesso, o dal capitale formato dal cento per cinque della rendita medesima.