Art. 30. 
 
  Pel  pagamento  dei  debiti,  degli  oneri  e  di  qualsiasi  altra
passivita' degli enti e corpi  morali  soppressi,  il  fondo  per  il
culto, le Provincie e i Comuni non saranno  tenuti  ad  un  ammontare
maggiore  di  quello  risultante  o  dalla  rendita  netta  accertata
definitivamente nella presa di possesso, o dal capitale  formato  dal
cento per cinque della rendita medesima.