Art. 31. 
 
  Sara' imposta sugli enti e corpi morali ecclesiastici conservati  e
sopra  i  beni  od  assegnamenti  degli  odierni  investiti  di  enti
soppressi una quota di concorso a favore del fondo  pel  culto  nelle
proporzioni seguenti: 
 
    1° Benefizi parrocchiali, sovra il  reddito  netto  di  qualunque
specie o provenienza eccedente le lire 2,000, in ragione  del  5  per
cento fino alle lire 5,000; in ragione del 12 per  cento  dalle  lire
5,000 fino a lire 10,000, ed in ragione del 20 per cento  sopra  ogni
reddito netto maggiore; 
 
    2° Seminari e fabbricerie, sopra il reddito  netto  eccedente  le
lire 10,000 in ragione del 5 per cento; dalle lire 15,000  fino  alle
lire 25,000 in ragione del 10 per cento; e finalmente in ragione  del
15 per cento per ogni reddito maggiore; 
 
    3° Arcivescovadi e vescovadi, in ragione del  terzo  del  reddito
netto sopra la somma eccedente le lire 10,000; in ragione della meta'
sopra la somma eccedente le lire 20,000; in  ragione  dei  due  terzi
sopra la somma eccedente le lire 30,000; e del  totale  eccedente  le
lire 60,000; 
 
    4° Abbazie, benefizi canonicali e  semplici,  opere  di  esercizi
spirituali, santuari e qualunque altro benefizio  o  stabilimento  di
natura  ecclesiastica  od  inserviente  al  culto  non  compreso  nei
paragrafi precedenti, sopra il reddito netto, di qualunque  specie  o
provenienza, eccedente le lire 1,000, nella proporzione  indicata  al
n° 1° di questo articolo. 
 
  Per la liquidazione, lo stabilimento e la riscossione  della  quota
di concorso saranno seguite le basi, i modi e le norme delle Leggi  e
dei Regolamenti relativi alla tassa di manomorta. Oltre le  deduzioni
ivi determinate, non se ne ammettera' altra che quella della tassa di
manomorta.