Art. 31. Sara' imposta sugli enti e corpi morali ecclesiastici conservati e sopra i beni od assegnamenti degli odierni investiti di enti soppressi una quota di concorso a favore del fondo pel culto nelle proporzioni seguenti: 1° Benefizi parrocchiali, sovra il reddito netto di qualunque specie o provenienza eccedente le lire 2,000, in ragione del 5 per cento fino alle lire 5,000; in ragione del 12 per cento dalle lire 5,000 fino a lire 10,000, ed in ragione del 20 per cento sopra ogni reddito netto maggiore; 2° Seminari e fabbricerie, sopra il reddito netto eccedente le lire 10,000 in ragione del 5 per cento; dalle lire 15,000 fino alle lire 25,000 in ragione del 10 per cento; e finalmente in ragione del 15 per cento per ogni reddito maggiore; 3° Arcivescovadi e vescovadi, in ragione del terzo del reddito netto sopra la somma eccedente le lire 10,000; in ragione della meta' sopra la somma eccedente le lire 20,000; in ragione dei due terzi sopra la somma eccedente le lire 30,000; e del totale eccedente le lire 60,000; 4° Abbazie, benefizi canonicali e semplici, opere di esercizi spirituali, santuari e qualunque altro benefizio o stabilimento di natura ecclesiastica od inserviente al culto non compreso nei paragrafi precedenti, sopra il reddito netto, di qualunque specie o provenienza, eccedente le lire 1,000, nella proporzione indicata al n° 1° di questo articolo. Per la liquidazione, lo stabilimento e la riscossione della quota di concorso saranno seguite le basi, i modi e le norme delle Leggi e dei Regolamenti relativi alla tassa di manomorta. Oltre le deduzioni ivi determinate, non se ne ammettera' altra che quella della tassa di manomorta.