Art. 32. I beni immobili che gli enti morali riconosciuti dalla presente Legge potranno acquistare, secondo le norme della Legge 5 giugno 1850, n° 1037, o per esazione di crediti nei casi di espropriazione forzata, e quelli che cessassero di essere destinati a taluno degli usi contemplati nell'articolo 18, saranno convertiti in rendita pubblica a norma dell'articolo 11.