Art. 32. 
 
  I beni immobili che gli enti  morali  riconosciuti  dalla  presente
Legge potranno acquistare, secondo le  norme  della  Legge  5  giugno
1850, n° 1037, o per esazione di crediti nei casi  di  espropriazione
forzata, e quelli che cessassero di essere destinati a  taluno  degli
usi contemplati  nell'articolo  18,  saranno  convertiti  in  rendita
pubblica a norma dell'articolo 11.