Art. 33. Sara' provveduto dal Governo alla conservazione degli edifizi colle loro adiacenze, biblioteche, archivi, oggetti di arte, strumenti scientifici e simili delle Badie di Montecassino, della Cava dei Tirreni, di San Martino della Scala, di Monreale, della Certosa presso Pavia e di altri simili stabilimenti ecclesiastici distinti per la monumentale importanza e pel complesso dei tesori artistici e letterari. La spesa relativa sara' a carico del fondo del culto.