Art. 33. 
 
  Sara' provveduto dal Governo alla conservazione degli edifizi colle
loro adiacenze, biblioteche,  archivi,  oggetti  di  arte,  strumenti
scientifici e simili delle Badie  di  Montecassino,  della  Cava  dei
Tirreni, di San Martino  della  Scala,  di  Monreale,  della  Certosa
presso Pavia e di altri simili  stabilimenti  ecclesiastici  distinti
per la monumentale importanza e pel complesso dei tesori artistici  e
letterari. 
 
  La spesa relativa sara' a carico del fondo del culto.