Art. 35. 
 
  A ciascun Comune e' concesso il quarto della  rendita  iscritta,  e
corrispondente ai beni delle Corporazioni religiose  soppresse  dalla
presente e dalle Leggi precedenti nel Comune  medesimo,  dedotti  gli
oneri e le passivita'  gravitanti  sulla  rendita  stessa.  I  Comuni
saranno obbligati, sotto pena di decadenza in favore del fondo per il
culto,  ad  impiegare  il  quarto  anzidetto  in  opere  di  pubblica
utilita', e specialmente nella pubblica istruzione. 
 
  Questo quarto sara' dato ai Comuni a misura che,  estinguendosi  le
pensioni, e pagato il debito che il fondo del culto avesse  contratto
ai termini dell'articolo 7, si andra'  verificando  un  avanzo  delle
rendite del fondo stesso destinate al  pagamento  delle  pensioni  ai
religiosi. 
 
  Ai Comuni di Sicilia sara' dato questo  quarto  dal  primo  gennaio
1867 coll'obbligo pero' di pagare il quarto delle pensioni dovute  ai
religiosi dell'isola, e colla  devoluzione  a  vantaggio  dei  Comuni
stessi di quanto risultera' per la cessazione delle pensioni. 
 
  Le altre tre parti dell'avanzo  che  si  andra'  verificando  nelle
rendite del fondo per il culto collo estinguersi  delle  pensioni,  e
dopo  pagato  il  debito  che  fosse  stato  contratto   ai   termini
dell'articolo 7, saranno devolute allo Stato. 
 
  Dalla concessione del quarto saranno eccettuate  le  rendite  delle
Case religiose contemplate nell'articolo 33, i di cui edifizi  devono
essere conservati a spese del fondo per il culto.