Art. 35. A ciascun Comune e' concesso il quarto della rendita iscritta, e corrispondente ai beni delle Corporazioni religiose soppresse dalla presente e dalle Leggi precedenti nel Comune medesimo, dedotti gli oneri e le passivita' gravitanti sulla rendita stessa. I Comuni saranno obbligati, sotto pena di decadenza in favore del fondo per il culto, ad impiegare il quarto anzidetto in opere di pubblica utilita', e specialmente nella pubblica istruzione. Questo quarto sara' dato ai Comuni a misura che, estinguendosi le pensioni, e pagato il debito che il fondo del culto avesse contratto ai termini dell'articolo 7, si andra' verificando un avanzo delle rendite del fondo stesso destinate al pagamento delle pensioni ai religiosi. Ai Comuni di Sicilia sara' dato questo quarto dal primo gennaio 1867 coll'obbligo pero' di pagare il quarto delle pensioni dovute ai religiosi dell'isola, e colla devoluzione a vantaggio dei Comuni stessi di quanto risultera' per la cessazione delle pensioni. Le altre tre parti dell'avanzo che si andra' verificando nelle rendite del fondo per il culto collo estinguersi delle pensioni, e dopo pagato il debito che fosse stato contratto ai termini dell'articolo 7, saranno devolute allo Stato. Dalla concessione del quarto saranno eccettuate le rendite delle Case religiose contemplate nell'articolo 33, i di cui edifizi devono essere conservati a spese del fondo per il culto.