Art. 36. Rimangono estinti i crediti appartenenti alle Corporazioni religiose soppresse, che vennero posti a carico dello Stato in disgravio dei Comuni Siciliani col Decreto prodittatoriale 17 ottobre 1860, richiamato col Reale Decreto del 29 aprile 1863, n° 1223. Questi crediti non saranno computati in ogni caso di devoluzione o di riparto che sia stabilito da questa Legge.