Art. 36. 
 
  Rimangono  estinti  i  crediti   appartenenti   alle   Corporazioni
religiose soppresse, che  vennero  posti  a  carico  dello  Stato  in
disgravio dei Comuni Siciliani col Decreto prodittatoriale 17 ottobre
1860, richiamato col Reale Decreto del 29 aprile 1863, n° 1223. 
 
  Questi crediti non saranno computati in ogni caso di devoluzione  o
di riparto che sia stabilito da questa Legge.