Art. 37. 
 
  La Cassa  ecclesiastica  verra'  soppressa  alla  pubblicazione  di
questa Legge. 
 
  Gl'impiegati addetti alla medesima  conserveranno  i  diritti  loro
attribuiti dalle Leggi  d'istituzione  della  Cassa  ecclesiastica  e
godranno, a  carico  del  fondo  per  il  culto,  delle  disposizioni
transitorie contenute negli articoli 13, 14 e 15  della  Legge  sulle
disponibilita' ed aspettative dell'11 ottobre 1863, n° 1500. 
 
  L'anno  di  favore  indicato  nell'articolo  13  di   detta   Legge
decorrera' dalla pubblicazione della presente. 
 
  Saranno pero' tenuti detti impiegati a prestare servizio presso gli
uffizi, ai quali fossero applicati  dal  Governo,  sotto  pena  della
perdita della qualita' di impiegati e dello stipendio. 
 
  Finche' dura la loro applicazione a qualche uffizio percepiranno il
loro stipendio attuale.