Art. 37. La Cassa ecclesiastica verra' soppressa alla pubblicazione di questa Legge. Gl'impiegati addetti alla medesima conserveranno i diritti loro attribuiti dalle Leggi d'istituzione della Cassa ecclesiastica e godranno, a carico del fondo per il culto, delle disposizioni transitorie contenute negli articoli 13, 14 e 15 della Legge sulle disponibilita' ed aspettative dell'11 ottobre 1863, n° 1500. L'anno di favore indicato nell'articolo 13 di detta Legge decorrera' dalla pubblicazione della presente. Saranno pero' tenuti detti impiegati a prestare servizio presso gli uffizi, ai quali fossero applicati dal Governo, sotto pena della perdita della qualita' di impiegati e dello stipendio. Finche' dura la loro applicazione a qualche uffizio percepiranno il loro stipendio attuale.