Art. 38. 
 
  Sono mantenuti nelle Antiche Provincie la Legge 29 maggio 1855,  n°
878, nelle Marche il Decreto 3 gennaio 1861, n° 705,  nell'Umbria  il
Decreto 11 dicembre 1860, n° 168, e  nelle  Provincie  Napolitane  il
Decreto 17 febbraio 1861, nelle disposizioni che non  sono  contrarie
alla presente Legge. 
 
  Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Firenze addi' 7 luglio 1866. 
 
                          EUGENIO DI SAVOJA 
 
  Registrato alla Corte dei conti addi' 10 luglio 1866 
 
    Reg.° 36 Atti del Governo a c. 156. Ayres. 
 
  Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Borgatti. 
 
                                                            Borgatti. 
                                                            Scialoja.