Art. 4. 
 
  I religiosi degli Ordini possidenti che  all'epoca  dell'attuazione
di questa  Legge  giustificassero  di  essere  colpiti  da  grave  ed
insanabile infermita', che impedisca loro ogni  occupazione,  avranno
diritto  al  massimo  della  pensione  stabilita  a   seconda   delle
distinzioni fatte nei numeri 1 e 2 del precedente articolo. 
 
  Quelli degli Ordini mendicanti  nelle  stesse  circostanze  avranno
diritto ad una pensione annua di lire 400. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 10/07/1866,  n.  189
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.