Art. 5. 
 
  Alle monache contemplate nell'articolo 3, le quali all'epoca  della
loro professione religiosa avessero portato una dote al Monastero, e'
concesso  di  scegliere  tra  l'assegno  anzidetto  ed  una  pensione
vitalizia regolata sul capitale pagato in ragione della loro  eta'  a
norma della tabella A unita alla  presente  Legge  e  vista  d'ordine
Nostro dal Ministro Guardasigilli predetto. 
 
  Alle monache, che hanno fatto la loro regolare professione dopo  il
18  gennaio  1864,  sara'  restituita  la  dote,  quando  sia   stata
incorporata nel patrimonio della Casa.