Art. 5. Alle monache contemplate nell'articolo 3, le quali all'epoca della loro professione religiosa avessero portato una dote al Monastero, e' concesso di scegliere tra l'assegno anzidetto ed una pensione vitalizia regolata sul capitale pagato in ragione della loro eta' a norma della tabella A unita alla presente Legge e vista d'ordine Nostro dal Ministro Guardasigilli predetto. Alle monache, che hanno fatto la loro regolare professione dopo il 18 gennaio 1864, sara' restituita la dote, quando sia stata incorporata nel patrimonio della Casa.