Art. 6. 
 
  Alle monache, che ne faranno espressa ed  individuale  domanda  fra
tre mesi dalla pubblicazione di questa Legge, e'  fatta  facolta'  di
continuare a vivere nella casa od in una  parte  della  medesima  che
verra' loro assegnata dal Governo. 
 
  Non di meno, quando siano ridotte al numero di sei, potranno venire
concentrate in altra casa. 
 
  Potra' anche il Governo  per  esigenze  di  ordine  o  di  servizio
pubblico operare in ogni tempo con Decreto Reale, previo  parere  del
Consiglio di Stato, il detto concentramento.