Art. 6. Alle monache, che ne faranno espressa ed individuale domanda fra tre mesi dalla pubblicazione di questa Legge, e' fatta facolta' di continuare a vivere nella casa od in una parte della medesima che verra' loro assegnata dal Governo. Non di meno, quando siano ridotte al numero di sei, potranno venire concentrate in altra casa. Potra' anche il Governo per esigenze di ordine o di servizio pubblico operare in ogni tempo con Decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato, il detto concentramento.