Art. 7. Le pensioni, di cui all'articolo 5, decorreranno dal giorno della presa di possesso dei chiostri, la quale non potra' essere ritardata oltre il 31 dicembre 1866. Qualora la rendita del fondo per il conto non fosse sufficiente a soddisfare immediatamente a tutti i pesi portati dai numeri 1 e 2 dell'articolo 28, l'amministrazione del fondo per il culto e' autorizzata, per la somma deficiente, a contrarre un prestito da rimborsarsi con gli avanzi che si verranno d'anno in anno verificando.