Art. 7. 
 
  Le pensioni, di cui all'articolo 5, decorreranno dal  giorno  della
presa di possesso dei chiostri, la quale non potra' essere  ritardata
oltre il 31 dicembre 1866. 
 
  Qualora la rendita del fondo per il conto non fosse  sufficiente  a
soddisfare immediatamente a tutti i pesi portati dai  numeri  1  e  2
dell'articolo  28,  l'amministrazione  del  fondo  per  il  culto  e'
autorizzata, per la somma deficiente,  a  contrarre  un  prestito  da
rimborsarsi  con  gli  avanzi  che  si  verranno   d'anno   in   anno
verificando.