Art. 8. Qualora i membri delle corporazioni soppresse conseguano qualche ufficio che porti aggravio sul bilancio dei comuni, delle provincie, dello Stato o del fondo per il culto, o i religiosi ottengano un beneficio od un assegno per l'esercizio di culto, la pensione sara' diminuita, di una somma uguale alla meta' dell'assegnamento nuovo, durante l'ufficio.