Art. 8. 
 
  Qualora i membri delle corporazioni  soppresse  conseguano  qualche
ufficio che porti aggravio sul bilancio dei comuni, delle  provincie,
dello Stato o del fondo per il culto,  o  i  religiosi  ottengano  un
beneficio od un assegno per l'esercizio di culto, la  pensione  sara'
diminuita, di una somma uguale alla  meta'  dell'assegnamento  nuovo,
durante l'ufficio.