Art. 9. 
 
  Restano  ferme  le  pensioni  gia'  definitivamente  attribuite  ai
religiosi e alle religiose in esecuzione delle Leggi di  soppressione
emanate  in  alcune  provincie  del  Regno:  quelle   non   assegnate
definitivamente saranno regolate dalle Leggi  anteriori.  Tuttavia  i
membri di Case religiose gia'  soppresse,  quando  la  loro  pensione
raggiunga il massimo stabilito da questa Legge, non  avranno  diritto
agli aumenti concessi dalle Leggi anteriori,  ogniqualvolta  il  caso
che da' luogo all'aumento si verifichi  sotto  l'impero  della  Legge
presente.