EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M. VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visti gli articoli 25 e 26 della Legge 7 luglio 1866, coi quali viene costituita in Firenze l'Amministrazione del fondo per il Culto; Visto l'art. 1 del R. Decreto del 21 luglio 1866 , n° 3069, pel quale il detto fondo del Culto e' amministrato da un Direttore e da un Funzionario incaricato di supplirlo in caso di assenza o di impedimento; Visto l'art. 11 della Legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo ed il relativo Regolamento approvato con Reale Decreto 20 giugno 1865, n° 2361; Visti gli articoli 138 del Codice di procedura civile, e 185 del relativo Regolamento approvato con R. Decreto del 14 dicembre 1865, n° 2641; Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. Le citazioni e le notificazioni nei giudizi civili che riguardano gli interessi dell'Amministrazione del fondo per il Culto sono fatte al Direttore dell'Amministrazione stessa, od a chi ne fa le veci.