Art. 2. 
 
  Il Direttore predetto o chi ne fa le veci ed i pubblici  Funzionari
da essi delegati sono autorizzati a  rappresentare  l'Amministrazione
del fondo per il Culto nei giudizi civili che la concernono senza  il
concorso di Avvocati, di Patrocinatori o Procuratori. 
 
  Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Firenze addi' 28 luglio 1866. 
 
                          EUGENIO DI SAVOJA 
 
  Registrato alla Corte dei conti addi' 3 agosto 1866 
 
    Reg.° 36 Atti del Governo a c. 233 Ayres. 
 
   Luogo del Sigillo V. il Guardasigilli Borgatti. 
 
                                                            Borgatti.