Art. 2. Il Direttore predetto o chi ne fa le veci ed i pubblici Funzionari da essi delegati sono autorizzati a rappresentare l'Amministrazione del fondo per il Culto nei giudizi civili che la concernono senza il concorso di Avvocati, di Patrocinatori o Procuratori. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Firenze addi' 28 luglio 1866. EUGENIO DI SAVOJA Registrato alla Corte dei conti addi' 3 agosto 1866 Reg.° 36 Atti del Governo a c. 233 Ayres. Luogo del Sigillo V. il Guardasigilli Borgatti. Borgatti.