Art. 4. 
 
  Fino   all'attuazione   nelle   dette   Provincie    della    Legge
sull'Ordinamento giudiziario del Regno, l'azione di cui parla  l'art.
54 della Legge verra' promossa avanti  il  Tribunale  di  Appello  di
Venezia; ed il ricorso menzionato dall'art.  57  sara'  deciso  dalla
Autorita' giudiziaria alla quale e'  demandata  la  giurisdizione  di
terza istanza.