Art. 4. Fino all'attuazione nelle dette Provincie della Legge sull'Ordinamento giudiziario del Regno, l'azione di cui parla l'art. 54 della Legge verra' promossa avanti il Tribunale di Appello di Venezia; ed il ricorso menzionato dall'art. 57 sara' deciso dalla Autorita' giudiziaria alla quale e' demandata la giurisdizione di terza istanza.